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Conseguenze sulla dichiarazione di fallimento


La sentenza di dichiarazione di fallimento non ha soltanto efficacia endo-fallimentare, ma presenta anche effetti di carattere sostanziale che vanno a toccare quattro categorie di soggetti:
- Il fallito e la sua posizione: il fallito difatti vede modificata la sua posizione in modo radicale, con pesanti conseguenze, distinte in due gruppi:
- conseguenze legate ai rapporti patrimoniali, sui beni in capo al fallito: tali beni difatti vengono sottoposti a spossessamento;
- conseguenze a livello del profilo personale, in quanto vengono attuate limitazioni riguardanti i diritti, le libertà, garantiti dalla Costituzione (ad esempio il segreto epistolare e la facoltà di spostarsi sul territorio liberamente).
- i creditori: difatti alcuni aspetti relativi alla disciplina dei crediti vengono qui modificati sotto il profilo sostanziale. Vi sono inoltre conseguenze anche sotto il profilo processuale. Inoltre vi è la regola di eccezione di compensazione: cioè, se un creditore risulta essere anche debitore (se ad esempio tizio ha un credito di 100 verso caio, e allo stesso tempo deve a caio 10), allora è possibile la compensazione (cioè il credito si riduce a 90); si può così dire che sono privilegiati i creditori che risultano essere anche debitori allo stesso tempo (infatti il creditore in questo caso rischierebbe di dover pagare al debitore 10 e di non vedersi restituire indietro 100);
- impatto sui contratti in corso (definiti anche contratti pendenti), cioè sui contratti che non sono ancora stati eseguiti per nulla da una parte e dall’altra, o solo parzialmente da entrambe le parti; è questo l'esempio di un contratto di leasing in corso: cosa accade se viene dichiarato il fallimento?
- atti pregiudizievoli per i creditori: nel caso in cui fossero stati posti in essere dal fallito degli atti di depauperamento del patrimonio prima che avvenisse la dichiarazione di fallimento, allora interviene il curatore per cancellare questi atti e far rientrare quei beni che erano stati alienati dal fallito, affinché egli stesso possa rivendere tali beni e soddisfare i creditori.
Oggi questa, definita azione revocatoria, può essere posta in essere in un periodo più breve di tempo rispetto al passato, e inoltre molti atti sono stati esclusi dalla possibilità della revocatoria sempre rispetto al passato. Difatti l'azione revocatoria è un'azione giudiziaria costosa e molto lunga (può durare anche una decina d'anni), cosicché è stata ridotta la sua applicabilità con la riforma.
Prendiamo l'esempio di un'azione revocatoria verso un creditore che ha ricevuto il pagamento (ad esempio il creditore è una banca), mentre gli altri creditori non hanno ricevuto nulla: un tempo l'azione revocatoria poteva essere esperita purché il pagamento fosse avvenuto entro un anno dall'azione revocatoria. Oggi il limite è posto sui 6 mesi.
Se il creditore o una banca promuovono un'istanza di fallimento, da quel momento in poi si blocca tutto.

La sentenza dichiarativa di fallimento comporta effetti notevoli esterni al procedimento stesso: tali effetti vengono disciplinati dagli Art 42 e seguenti, e sono raggruppabili in quattro categorie i soggetti coinvolti:
- il debitore fallito;
- i creditori;
- i contratti in corso di esecuzione;
- gli effetti relativi ad atti pregiudizievoli commessi prima della sentenza.
Art 42. Beni del fallito.
“La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.”
- gli effetti in capo al debitore fallito sono distinti in due gruppi:
- di carattere patrimoniale;
- di carattere personale, legati alla sua  persona.
- debitore fallito perde la disponibilità dei propri beni, ma non la proprietà: non può così più utilizzarli, né porre in essere atti di alienazione, non può cedere diritti su questi beni. E' questa la già citata formula dello spossessamento: il debitore fallito viene spossessato, perde la disponibilità dei propri beni.
Il curatore apprende la disponibilità materiale dei beni (ad esempio ponendo i sigilli); inoltre se il fallito compie un atto giuridico di disposizione su un bene non avendone più la disponibilità, gli atti di disposizione da lui compiuti risulteranno inefficaci, con una perdita di disponibilità nei confronti della procedura, cioè del curatore, dei creditori; non sono quindi atti efficaci, è come se non esistessero, nei confronti del curatore (è un'inefficacia relativa, non assoluta, sono atti che non producono effetti nei loro confronti); non sono atti inefficaci in assoluto.
Se ad esempio tizio è fallito, il curatore apprende i beni di tizio, ma ciò nonostante tizio vende un macchinario: tale atto risulterà inefficace nei confronti del curatore, del fallimento, in quanto tizio aveva perso la disponibilità materiale e giuridica sul bene, ma non è un atto privo in assoluto di efficacia.
Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento venga impugnata e revocata perché giudicata illegittima, allora la procedura fallimentare cesserà: se quel bene quindi non era stato venduto, allora rientra nella disponibilità del fallito e quindi quell'atto cessa di essere inefficace, in quanto l'inefficacia non sussiste più.
Finché esiste la procedura fallimentare, l'atto di disposizione non avrà effetto; è un'inefficacia relativa alla procedura fallimentare.
Il fallito non perde la proprietà del bene; perde la proprietà del bene nel momento in cui il bene viene alienato a terzi dal curatore che lo ha convertito in denaro.
Vi è un risvolto quindi anche sul piano procedurale: perdendo la disponibilità del bene, il fallito perde anche la possibilità di agire in giudizio per far valere i propri diritti; l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far valere i diritti del fallito è il curatore.
Tutto ciò viene disciplinato dal legislatore all'Art 42 I comma “La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.”; si può così dire che il fallito viene privato della disponibilità giuridica e materiale dei propri beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Al secondo comma invece si dice che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento: può difatti succedere che, durante il fallimento, il fallito diventi erede o legatario di un bene; quindi ai beni appartenenti al patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento si possono andare ad aggiungere altri beni, pervenuti nel patrimonio del fallito successivamente al fallimento. Quindi questi beni vengono compresi nel fallimento e vengono appresi dal curatore.
Al terzo comma invece si aggiunge che “il curatore può rinunciare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi”.
All'Art 43 I comma, il legislatore prescrive che il curatore, amministrando i beni del fallito, è legittimato a farne valere i diritti.
- Art 43.Rapporti processuali.
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.
L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.
All'Art 44 il legislatore esprime l'inefficacia degli atti compiuti eventualmente dal fallito nei confronti dei creditori: è un'inefficacia relativa; al II comma si aggiunge che sono inefficaci anche i pagamenti ricevuti dal fallito; è solo il curatore che amministra e dispone dei beni, di tutti i beni del fallito.
- Art 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
“Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.”
Inoltre all'Art 45 si aggiunge che se il fallito non può disporre dei propri beni, non solo l'atto di per sé è senza effetti, ma anche le formalità (come ad esempio la pubblicità).
Art 45.Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
“Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.”
L’Art 46 espone invece i limiti allo spossessamento: non di tutti i beni il fallito viene spossessato e ne perde la disponibilità, ma ad esempio i beni e i diritti di natura strettamente personali, indispensabili alla vita del fallito, di questi egli non ne viene privato.
- Art 46.Beni non compresi nel fallimento.
“Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del Codice Civile;
4) [soppresso];
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.”

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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