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La tutela della riservatezza del lavoratore pubblico. Principi generali

Tutela della riservatezza del lavoratore pubblico. Principi generali


LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL LAVORATORE PUBBLICO

L.     300/ 1970 Statuto dei lavoratori
D.Lgs.     196/ 2003 Codice della privacy

Regole fondamentali sia pubblico che privato che limitano l'attività di raccolta di informazioni personali sui dipendenti.

È vietato al datore di lavoro indagare su opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su ogni altro fatto non rilevante ai fini della valutazione dell'attitudine professionale dello stesso.

I diritti tutelati e i principi generali

Il codice della privacy sancisce il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali che lo riguardano e dell'obbligo in capo al soggetto che tratta i dati personali di effettuare questi trattamenti nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento deve essere lecito e secondo correttezza, i dati vanno raccolti registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni in termini non incompatibili per questi scopi, e conservati per il solo tempo necessario alla loro realizzazione.

L'interessato ha il diritto all'informazione sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati, e diritto di accesso all'archivio per eventuale rettifica, integrazione, cancellazione.

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