Traduzione del termine “trust”
Per tutti i motivi finora addotti, il termine “trust” in italiano è problematico: non esiste un istituto italiano corrispondente. Il trust ha creato problemi negli ordinamenti continentali: essendo utilizzato a scopo successorio è capitato diverse volte che nel patrimonio dato in trust vi fossero dei beni immobili di proprietà dell'istitutore del trust in Italia. Con riferimento alle controversie relative ai beni immobili vale il principio per cui è competente il giudice del luogo in cui il bene immobile è situato. Vi furono due casi:
- In Sardegna un inglese molto facoltoso era proprietario di una villa vicino ad Alghero. Il proprietario decise di dare in trust al proprio amministratore di fiducia tutto il suo patrimonio, compresa la villa, facendogli promettere che trascorsi due anni dalla sua morte egli avrebbe dato tutto il patrimonio al beneficiario del trust (il figlio dell'istitutore). Il trustee, allorché giunge il momento di restituire il patrimonio al figlio, si rifiuta di consegnare la villa in Sardegna. Il figlio intenta una causa di fronte al giudice competente per il luogo in cui è situato l'immobile, ovvero il Tribunale di Sassari, chiedendo in qualità di trustee la restituzione della villa facente parte del trust. Il giudice italiano si trova di fronte al trust, e deve applicare le regole del codice civile. La soluzione che formula è la seguente: l'istituto del trust può essere ricondotto al mandato, il mandatario ha l'obbligo di restituire al mandante il bene, il trustee può essere assimilato al mandatario. Quindi il trustee deve restituire il bene. Questo accadeva intorno agli anni '50.
- Un caso del tutto analogo si è verificato poco tempo dopo con riferimento ad una cascina nel Monferrato. Un inglese in punto di morte trasferisce in trust al proprio amministratore il proprio patrimonio in cui è compresa anche un'abitazione rurale vicino a Casale Monferrato. Il trustee al momento della restituzione si rifiuta di restituire l'abitazione rurale al beneficiario del trust, il quale agisce di fronte al Tribunale di Casale Monferrato per ottenerne la restituzione. In quel caso il Tribunale decide che la posizione del trustee è assimilabile alla posizione del proprietario, per cui il trustee non deve restituire il bene.
Convenzione internazionale sul trust
Siccome questo genere di problema, anche a causa dello spirito di viaggiatori degli inglesi, si ripropose frequentemente negli ordinamenti continentali, nel 1985 si giunse ad una convenzione internazionale cui aderirono tutti i Paesi UE. Questa convenzione, attualmente legge, prevede che quando in una giurisdizione continentale, laddove l'istituto del trust è sconosciuto, emerge il trust, all'istituto si applicano le regole della legge del soggetto che istituisce il trust. Siccome il soggetto che istituisce il trust è normalmente un inglese ecco che all'istituto del trust si applicano frequentemente le regole inglesi, e non più quelle dell'ordinamento nazionale che causavano problemi di interpretazione.L'utilizzo del termine in lingua originale – I neologismi
Questo per quanto riguarda il punto di vista sostanziale. Rimane però il problema dal punto di vista terminologico. “trust” è un termine specifico del diritto inglese, non ha corrispondenti in italiano. Come gestiamo la questione dal punto di vista del problema linguistico?
Vi sono due possibili soluzioni:
- non tradurre: è la soluzione applicata nel 90% dei casi;
- in Canada l'ordinamento giuridico è sia inglese che francese. Il Canada ha emanato una legge sul trust, siccome tutte le leggi sono emanate in entrambe le lingue ufficiali il legislatore ha fatto una omologazione: in virtù di legge ha creato per la parola “trust” un neologismo francese, “fiducie”. Il legislatore può farlo, qualche studioso ha anche tentato di creare dei neologismi ma frequentemente queste operazioni non hanno avuto molto successo.
Quando dobbiamo tradurre un termine che è specifico di un singolo ordinamento, tuttavia, i problemi sono relativi: l'istituto è specifico, non ha corrispondenti in altre lingue, quindi o non si traduce o si crea un neologismo, sapendo di fare un'operazione che se non è effettuata da un legislatore avrà effetti limitati.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
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- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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