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Le circostanze particolari di donazioni a enti no profit

Troviamo poi ulteriori casi in cui una particolare circostanza vale a dare al rapporto un'impronta di tipo contrattuale.
Per esempio in Italia (anche se la norma trova applicazione anche in Francia, sebbene attraverso itinerari concettuali leggermente diversi) accade che un Tizio dà una somma di denaro ad un ente no profit. Ciò può accadere per motivi diversi: per generosità, per promuovere l'attività dell'ente (p.e. Tizio ha la sclerosi multipla, e fa beneficenza all'associazione che promuove la ricerca su tale patologia), oppure Tizio è un imprenditore (chi fa attribuzioni ad enti no profit gode di agevolazioni fiscali) e vuole pagare meno tasse. Al di là dell'intento di colui che dispone (Tizio), il fatto che l'attribuzione sia fatta a favore di un ente che coltiva una finalità di pubblico interesse fa sì che quell'attribuzione venga sganciata dalle formalità necessarie per la donazione. Sempre che, naturalmente, si tratti di attribuzione proporzionata alle sostanze di colui che la pone in essere, e che consista in denaro o beni mobili, ma non in beni immobili.
Questa regola è nel codice civile, all'art. 42: il legislatore stabilisce che i sottoscrittori dei comitati hanno l'obbligo di fare le oblazioni promesse. Se si dà quindi qualcosa ad un ente no profit (n.b. Deve essere un ente no profit, se l'attribuzione fosse fatta ad un privato per scopo di pubblica utilità si porrebbe in essere una donazione), quella non è una donazione.
La stessa regola vale in Francia, anche se non è scritto chiaramente nel codice civile e la giurisprudenza francese utilizza un percorso piuttosto tortuoso per arrivare a quella regola.



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