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Caratteristiche della Battle of forms

Questa regola però porta difficoltà nel commercio internazionale, poiché gli operatori tendono a concludere affari sulla base di condizioni contrattuali da essi predisposte, e la loro differenza causa “battle of forms” fino al raggiungimento dell'accordo o al ritiro della proposta (last shot). Se poi il contratto così concluso ha dei problemi, diventa difficile individuare la disciplina applicabile, poiché bisogna ricostruire la vicenda delle trattative per vedere qual è l'ultima proposta accettata e quindi quali sono le condizioni contrattuali applicabili. Inoltre, può accadere che l'integrazione dell'accettante verta su un profilo marginale del contratto di vendita, si dovrebbe quindi considerarla controproposta e si può dare la possibilità alla controparte di sganciarsi dalla trattativa.
Per venir incontro alle esigenze del commercio internazionale il legislatore uniforme ha previsto sul punto una regola leggermente diversa da quella degli ordinamenti nazionali, introducendo il principio secondo il quale una modifica non essenziale della proposta fatta come accettazione non comporta un rifiuto, ma un'accettazione che trova applicazione se il proponente non obietta.
L'art. 19 stabilisce che una risposta che voglia essere accettazione ma che contenga limitazioni, aggiunte o altre modifiche è un rifiuto della proposta e vale come controproposta. Tuttavia una risposta ad una proposta che voglia essere accettazione ma che contenga clausole aggiunte o difformi che non comportino una alterazione sostanziale della proposta vale come accettazione, a meno che l'autore della proposta senza ritardo ingiustificato vi si opponga (verbalmente o inviando un avviso). Il contenuto del contratto sarà quello della proposta, integrato dalle modifiche dell'accettazione.
Le clausole aggiunte o difformi che si riferiscono a: prezzo, pagamento qualità/quantità dei beni, tempo e luogo di consegna, estensione della responsabilità di una parte, modo di risoluzione delle controversie sono considerate alterazioni sostanziali della proposta se inserite nell'accettazione.
Al di là delle modifiche sostanziali rimangono ad esempio le modifiche relative all'imballaggio (se non comportano modifiche sostanziali dei costi).
E' un'innovazione legislativa consistente rispetto ai principi tradizionali, che ha avuto una certa fortuna: la ritroviamo non solo nella Convenzione di Vienna, ma viene anche ripresa dal nuovo legislatore olandese (c.c. 1998) che ha così abbandonato il tradizionale principio della conformità perfetta tra proposta ed accettazione.


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