Francia : Cass. 1Re civ. 30 mai 2000
Cass. 1Re civ. 30 mai 2000
In Francia abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione piuttosto recente. In quella pronunzia la Corte di Cassazione ritiene che un contratto può essere attaccato qualora la conclusione sia dettata dalla violenza e che la costrizione economica si ricolleghi alla violenza e non alla lesione.
Era accaduto che un incendio avesse distrutto un edificio in cui un garagista svolgeva la sua attività. A seguito di una perizia amichevole il danneggiato aveva concluso con il suo assicuratore un accordo transattivo in cui veniva previsto il pagamento di una indennità, a titolo di risarcimento del danno, di 600.000 franchi da corrispondersi in due rate.
Nonostante la transazione, il garagista procedette con l'azione giudiziale, pretendendo il pagamento di un indennizzo di oltre 1.000.000 franchi. Il tribunale in primo grado quantificava il risarcimento spettante al meccanico in una somma pari all'indennità oggetto della transazione.
In sede di appello il garagista tentò di neutralizzare la transazione tacciandola di invalidità, in quanto egli era stato costretto ad accettarla a causa delle sue precarie condizioni economiche. La corte di appello respinge le pretese avanzate dal meccanico, escludendo che la transazione potesse esser impugnata per causa di lesione ai sensi dell'art. 2052 del codice civile francese, e che la condizione economica potesse dar luogo alla nullità dell'accordo.
Contro la decisione il danneggiato propose ricorso in cassazione. La cassazione stabilisce che la costrizione economica costituisce una ipotesi di violenza che dà luogo ad annullabilità del contratto, e precisa che non si tratta di lesione.
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Autore:
Elisa Giovannini
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- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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