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Caratteristiche del divieto del prestito ad interesse nel diritto musulamno

Caratteristiche  del divieto del prestito ad interesse nel diritto musulamno

Il giurista musulmano allora applica strettamente la sharia: il divieto del prestito ad interesse sussiste solo per il credente. E' sufficiente assumere personale non credente e posizionarlo alla cassa: essi incamereranno l'interesse ed il divieto non scatta. Oppure basta considerare come soggetto che dà a prestito la banca, la quale è un soggetto distinto dal credente (è persona giuridica). La banca non è credente, quindi non scatta il divieto. Stesso discorso vale per il contratto di assicurazione, anch'esso vietato dal diritto islamico. Anche in questo caso i giuristi islamici attraverso degli stratagemmi superano i precetti tradizionali che impedirebbero l'esercizio di determinate attività economicamente fondamentali.
Questo è il primo sistema possibile. Il secondo è l'intervento del legislatore: esso non potrebbe modificare il diritto musulmano, ma con il pretesto di rendere più agevole la sua applicazione in realtà interviene e produce regole ulteriori (non modifica, ma integra). Quindi laddove il diritto musulmano non disciplina la società per azioni, ecco che interviene il legislatore, che con il pretesto di rendere più agevole l'applicazione delle norme tradizionali sulla piccola società, produce una disciplina per le s.p.a.


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