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Artt. 92, 94, 103 e 223 relativa all'art. 2409 sulla denunzia in tribunale


Art. 92 att. trans.
Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.
Il compenso dell’amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.

Art. 94, commi 1 e 2, att. trans.
L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.

Art. 103, comma 1, att. trans.
I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
Relazione § 16. – L’articolo 9 prevede la disciplina delle norme di attuazione e transitorie e prevede, all'uopo, la modifica delle relative disposizioni introdotte dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
In particolare:
Comma 1, lettere a), b), c), d) ed e): le norme prevedono l'adeguamento del procedimento ex articolo 2409 del coincide alla nuova struttura delle società, introdotta dalla riforma.

Articolo 223-novies att. trans.
I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Relazione § 16
La norma detta una disciplina transitoria che regola la legge applicabile ai procedimenti ex art. 2409 c.c.; si è stabilito che quelli pendenti debbano proseguire secondo la normativa anteriore, stante la concerta impossibilità di applicare le nuove norma a situazioni già esistenti e determinate dalle disposizioni previgenti.
In relazione alla società a responsabilità limitata, per le quali la novellazione esclude l'assoggettamento alla procedura ex articolo 2409 c.c., si è ritenuto che nei procedimenti pendenti alla data di scadenza del termine di adeguamento alle norme imperative di cui alla disposizione transitoria I, il tribunale competente, debba valutare se le irregolarità denunciate ancora persistono, ovvero debbono ritenersi sanate dall'adeguamento, caso in cui dovrà dichiarare cessata la materia del contendere.

Articolo 223-vicies att. trans.
I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Relazione § 16.
La norma detta la disciplina transitoria applicabile alla disciplina dell’articolo 2409 c.c. applicabile alle cooperative.

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