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Art. 2408. Denunzia al collegio sindacale e commento di Salvatore De Vitis


Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea […]; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

Commento di Salvatore De Vitis

L’introduzione del quorum ridotto del cinquantesimo del capitale sociale vuole rendere più agevole l’esercizio di questo diritto da parte della minoranza dei soci in quelle società con notevole polverizzazione del capitale.
La percentuale del Tuf è determinata nel 2%.
Il secondo comma, che prevede la convocazione dell’assemblea “nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2406” (cioè per fatti censurabili di rilevante gravità e per cui vi sia urgente necessità di provvedere), sostituisce la semplice fondatezza e urgenza indicate dal vecchio testo (questo restringe il potere-dovere del collegio).

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