Skip to content

Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza e commento di Francesca Console


Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Commento di Francesca Console

Testo identico al precedente. Sono veri e propri casi di incapacità speciale assoluta, cosicché la nomina ad amministratore di un soggetto ineleggibile deve considerarsi radicalmente nulla. Per “decadenza” si intende la situazione in cui la causa di ineleggibilità sopravvenga dopo la nomina, provocando l’automatica cessazione dalla carica.
Le cause di ineleggibilità sono principi di ordine pubblico, inderogabili per volontà dei soci, ma possono esserne previste di ulteriori nello statuto (2368).
in dottrina si è diffusa la distinzione tra cause di ineleggibilità e di incompatibilità, con queste ultime che non rendono nulla la nomina, ma obbligano l’interessato a scegliere tra le due cariche incompatibili.
Operando una lettura in combinato disposto col 2387 si nota come il nuovo sistema normativo ammetta espressamente che in statuto siano previsti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori; tutto per garantire ai soci le migliori condizioni di svolgimento dell’incarico gestorio.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.