Questi appunti sono dedicati alla figura del pubblico ministero, ovverosia quella che nel sistema di Common Law viene definita la pubblica accusa.
Il pubblico ministero, sì come il giudice è una parte necessaria, avente l'obbligo di esercitare l'azione penale.
In questi appunti si descrive l'ufficio del PM quale ufficio caratterizzato da unità ed impersonalità, descrivendone l'organizzazione degli uffici e la ripartizione delle funzioni, sino all'ipotesi in cui si creino contrasti tra uffici del PM.
Il Pubblico Ministero
di Gianfranco Fettolini
Questi appunti sono dedicati alla figura del pubblico ministero, ovverosia quella
che nel sistema di Common Law viene definita la pubblica accusa.
Il pubblico ministero, sì come il giudice è una parte necessaria, avente l'obbligo
di esercitare l'azione penale.
In questi appunti si descrive l'ufficio del PM quale ufficio caratterizzato da unità
ed impersonalità, descrivendone l'organizzazione degli uffici e la ripartizione
delle funzioni, sino all'ipotesi in cui si creino contrasti tra uffici del PM.
Università: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Docente: Alessandro Bernasconi1. Il pubblico ministero come organo statuale
Il PM risalta come organo dell'apparato statuale e come soggetto processuale.
Per il primo aspetto, il PM si presenta in veste di organo chiamato ad esercitare “sotto la vigilanza del
ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce” (art. 69 r.d 30 gennaio 1941 n. 12
sull'ordinamento giudiziario): in particolare vegliare all'osservanza delle leggi e alla pronta e regolare
amministrazione della giustizia.
La collocazione del PM è, nonostante talune assonanze, lontana dal potere giurisdizionale. Anzitutto egli
manca della potestà di jus dicere, vale a dire di emettere una decisione; secondariamente, non presenta i
tratti tipici e ineludibili della fisionomia degli organi giurisdizionali, primo tra tutti quello scolpito nell'art.
101 Cost. La norma contenuta in quest'articolo, mentre si preoccupa di stabilire che i giudici sono soggetti
solo alla legge, non altrettanto fa per i magistrati del pubblico ministero; ciò induce a pensare che essi
subiscano vincoli di soggezione sia pure all'interno dell'organizzazione gerarchica di carattere verticale da
cui i vari uffici del PM sono contrassegnati.
Tale deduzione è confermata dagli artt. 53 comma I cpp e 20 comma IV d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449,
nei quali si afferma il principio che nel corso delle udienze penali i magistrati del pubblico ministero
svolgono le proprie funzioni con piena autonomia: autonomia rispetto ai titolari degli uffici, ai quali viene
tuttavia attribuito, in casi predeterminati, un potere di sostituzione del magistrato.
Una posizione di gerarchia nell'assetto degli organi del pubblico ministero viene ribadita dall'art. 30 del
citato d.P.R. che istituisce un potere di sorveglianza dei capi sui magistrati appartenenti ai singoli uffici,
nonché degli uffici superiori su quelli sottordinati.
Una decisiva svolta verso un'accentuata gerarchizzazione dei rapporti interni all'ufficio del pubblico
ministero s'è avuta con il d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 che rende vincolanti per i magistrati dell'ufficio
stesso i principi e i criteri fissati dal capo relativamente alla trattazione di un determinato procedimento.
Infine, l'art. 29 del citato d.P.R. lega il passaggio dei magistrati dalle funzioni di giudice a quelle di PM, o
viceversa, all'accertamento della sussistenza di peculiari predisposizioni a svolgere la nuova funzione.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Il Pubblico Ministero