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L'unità e l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero


L'unità e l'impersonalità vanno intesi limitatamente ad ogni singolo ufficio del pm, e si risolvono nel fatto che tutti i magistrati ad esso appartenenti costituiscono un ufficio unico, e possono pertanto essere investiti delle stesse attribuzioni in relazione a ciascun affare penale. Il titolare dell'ufficio può esercitare personalmente i compiti di pm così come può delegare altri magistrati; la delega può riguardare la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo, e nell'attribuzione di essa il titolare può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi.
Il capo inoltre può delegare l'esercizio dell'azione penale, della quale è titolare esclusivo, a uno o più magistrati, sia per la trattazione di uno o più procedimenti sia per il compimento di singoli atti di essi, stabilendo eventualmente i criteri ai quali devono attenersi. La delega può essere revocata con provvedimento motivato, contro il quale il delegato può far valere le proprie ragioni entro 10 giorni presentando osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

La disciplina appena vista appare improntata a una radicale verticalizzazione dell'ufficio del pm.

Al di là delle ipotesi di revoca, il titolare dell'ufficio può sostituirsi in qualsiasi momento ai magistrati delegati così come può sostituire un magistrato dell'ufficio con un altro nel corso del medesimo procedimento.

Ipotesi di sostituzione si ha anzitutto allorché un magistrato del pm proponga dichiarazione di astensione.

Il pm ha facoltà di astenersi dal procedimento, ex art. 52 comma I, allorché esistano gravi ragioni di convenienza. Se a volersi astenere è uno dei magistrati dell'ufficio, sulla relativa dichiarazione deciderà il titolare dell'ufficio stesso; se invece è proprio il titolare, a decidere sarà il titolare dell'ufficio superiore. Accolta la dichiarazione di astensione, il magistrato astenuto viene sostituito con un altro magistrato appartenente al medesimo ufficio. Se l'astensione riguarda il titolare, questi può essere sostituito con un magistrato del pm appartenente a un ufficio che sia egualmente competente per materia ma che abbia sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato a norma dell'art. 11 cpp.

Sostituzione può aversi anche quando, per grave impedimento personale, per rilevanti necessità di servizio o per motivi di opportunità legati alla posizione personale del magistrato non è possibile o non è conveniente che egli eserciti le attività di pm nel corso dell'udienza. Il relativo provvedimento, che elimina una situazione di incompatibilità del magistrato con l'espletamento delle funzioni, viene adottato da dirigente dell'ufficio nell'esercizio di un potere-dovere che appare sorretto dall'esigenza di garantire, oltre che la corretta funzionalità e l'efficienza dell'ufficio stesso, l'obiettività del magistrato d'udienza.

La sostituzione è prevista anche nel procedimento per le indagini preliminari, allorché ricorrano gli stessi motivi di opportunità, dipendenti dalla posizione personale del magistrato, che impongono la sostituzione nel corso dell'udienza.

Il dirigente inoltre può ravvisare la necessità di sostituire un magistrato del pm anche indipendentemente dall'esistenza di alcuna delle cause sopra accennate, ma la legittimità di una decisione in tal senso è condizionata da un'adesiva volontà dell'interessato.
I provvedimenti di sostituzione vanno motivati, dato che la motivazione è limite all'arbitrio.

Tratto da IL PUBBLICO MINISTERO di Gianfranco Fettolini
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