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Direttiva europea sul danno da prodotto

25 luglio 1985

Viene amanata la direttiva europea n. 374, con l'intento di armonizzare le discipline nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di responsabilità del produttore, salvaguardando la posizione del consumatore leso dalla inaffidabilità delle merci circolanti nel mercato unico europeo.
Sulla scorta dell'esperienza nordamericana di product liability, la direttiva prevede l'istituzione di un regime di responsabilità oggettiva, a cui deve essere soggetto il fabbricante di un bene che risulti non in grado di assicurare la sicurezza che ci si può legittimamente attendere dallo stesso, tenuto conto di alcuni parametri.
Tale meccanismo, individuando la responsabilità sulla base della semplice sussistenza del legame eziologico tra danno e difetto, ha lo scopo di favorire l'ottenimento del risarcimento dei danni da parte di un consumatore, facilitandone sensibilmente l'onere probatorio che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, deve consistere non più nella prova della condotta negligente del produttore durante la fase produttiva, ma nella dimostrazione dell'esistenza del danno, del difetto del prodotto e del nesso di causalità diretta tra questi elementi.
Al fabbricante, per scongiurare lo spettro di un coinvolgimento nel giudizio civile promosso dal consumatore leso, è concessa la sola possibilità di provare una delle circostanze esimenti di cui all'articolo 7 del testo comunitario che recita: «Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova: a) che non ha messo il prodotto in circolazione; b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente; c)che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato e distribuito nel quadro della sua attività professionale; d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici; e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto; f) nel caso del produttore di un parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto».
L'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di responsabilità da prodotto, oltre che rispondere a esigenze di uniformità di trattamento nei riguardi del vasto pubblico degli utenti europei, è un punto essenziale per il dispiegarsi del libero mercato, in quanto una difformità di disciplina sulla materia in questione sortirebbe l'esito di falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'unione Europea.
La direttiva lascia però agli Stati membri la possibilità di deroga in merito ai danni derivanti da rischi di sviluppo, non imponendo soluzioni autoritative sul punto e valorizzando la posizione del consumatore nell'attività di prevenzione dei fatti dannosi.

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