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Norme per le antichità e le belle arti

20 giugno 1909

La legge n. 364, Legge che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti, ricopre un valore fondamentale in quanto, sebbene superata formalmente dalla successiva riforma del 1939, impone in realtà buona parte dei principi portanti tuttora vigenti nella materia.
Sia da esempio l'articolo 1, che estende l'ambito di applicazione della normativa di tutela a tutte le cose, mobili ed immobili, che abbiano un interesse storico, archeologico o artistico, a prescindere dalla previa iscrizione di tali cose in un catalogo ufficiale, così com'era previsto invece dalla precedente legge del 1902.
Inoltre viene sancita l'inalienabilità delle cose definite all'articolo 1 che appartengono allo Stato e agli enti pubblici; gli enti privati riconosciuti vengono assimilati a quelli pubblici (art. 2, comma 1°). Diversa la condizione, in merito al punto in questione, degli enti privati non riconosciuti e dei singoli soggetti privati. Per queste categorie, infatti, la legge non impone un divieto assoluto alla vendita, ma costituisce un diritto di prelazione a favore dello Stato, nel caso di un trasferimento di proprietà di cosa soggetta a tutela (art. 6, comma 1°). Con tale prelazione lo Stato acquisisce il diritto di comprare la cosa allo stesso prezzo stabilito nel contratto di vendita.
Un altro elemento di innovazione della legge n. 364 è rappresentato dall'introduzione dell'espropriazione di quelle cose, mobili ed immobili, lasciate in condizioni di grave trascuratezza dal proprietario (art. 7, comma 1°).
Come si può vedere già ad un sintetico esame della normativa, il quadro legislativo della tutela si complica; nuove competenze e nuovi poteri vengono attribuiti allo Stato, in tutte le sue articolazioni; l'autonomia privata, invece, viene compressa e considerata con diffidenza.
E' il segno, anche se in una materia "decentrata" rispetto al fulcro del dibattito politico, del cambio di secolo e di mentalità. L'ideologia liberista lascia il campo a quella dirigista, nelle sue variegate manifestazioni.

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