Gli appunti cominciano con il fornire la definizione di "thema probandum", quale campo di indagine in ordine al quale ruota il processo penale.
Si passa poi ad una classificazione dei mezzi di prova: tipici ed atipici.
I primi rigidamente disciplinati dal codice, i secondi rimessi alla discrezionalità del giudice.
Si argomenta poi in ordine al diritto alla prova ed al principio del contraddittorio come modalità di acquisizione della prova nel dibattimento: il fascicolo del dibattimento.
Le prove, il procedimento probatorio e il processo
di Gianfranco Fettolini
Gli appunti cominciano con il fornire la definizione di "thema probandum", quale
campo di indagine in ordine al quale ruota il processo penale.
Si passa poi ad una classificazione dei mezzi di prova: tipici ed atipici.
I primi rigidamente disciplinati dal codice, i secondi rimessi alla discrezionalità
del giudice.
Si argomenta poi in ordine al diritto alla prova ed al principio del contraddittorio
come modalità di acquisizione della prova nel dibattimento: il fascicolo del
dibattimento.
Università: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi1. Le prove, il procedimento probatorio e il processo
La prova è il mezzo di cui si avvalgono le parti e il giudice per rappresentare nel processo un episodio
compreso in un tema (il cui perimetro è segnato dai limiti imposti dall’art. 187) e ricostruito in vario modo
nel corso delle indagini preliminari, secondo le regole del giusto processo.
Il procedimento probatorio si realizza nei modi e nei tempi imposti dalla legge; ha inizio dalla necessaria
posizione del tema di prova. Esso è costituito, innanzitutto, dai fatti principali enunciati nell’imputazione.
Può però comprendere anche la posizione di successivi temi di prova: sono quelli riguardanti la
specificazione dei fatti principali e l’indicazione e l’indicazione dei fatti secondari. Il procedimento
probatorio fissa, inoltre, le condizioni per l’ammissione del perito o del testimone e detta le regole che
disciplinano il relativo esame.
Il procedimento probatorio approda a un risultato: la prova --> è prova tanto il fatto rappresentativo (mezzo
di prova) quanto il fatto rappresentato (risultato probatorio). Il mezzo di prova serve per la verifica del tema
di prova, il risultato probatorio registra l’esito di questa verifica.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le prove, il procedimento probatorio e il processo 2. Il tema e i mezzi di prova
Il tema di prova è disciplinato nell’art. 187. Sono, anzitutto, oggetto di prova i fatti che si riferiscono
all’imputazione. Il thema ha, perciò, una portata esclusivamente processuale. L’esplicito riferimento
all’imputazione è significativo: l’assunzione della qualità di imputato avviene solo nel processo; prima
dell’instaurazione del processo non v’è posto né per la specificazione dei fatti dell’imputazione, né per la
verifica di questi fatti.
Chiara anche la funzione del tema di prova: segna un momento di rilevanza per chi è chiamato nel processo
a elaborare la prova, ma frappone soprattutto il limite costituito dai fatti dell’imputazione, al di là del quale
la verifica processuale non può andare.
La disciplina sui termini a difesa, nei casi di modifica dell’imputazione (art. 519), rispetta questa ratio: punta
sul tema di prova, risultante a seguito delle nuove contestazioni, e riconosce all’imputato il diritto a
organizzare la propria difesa per una difesa che va oltre l’originario tema.
Il tema di prova differisce quindi essenzialmente dal tema d’indagine, con le variabili impresse dal pm nel
corso del procedimento, e con un’attività investigativa svolta nei confronti dell’indagato. È il risultato
dell’indagine a spiegarlo per una verifica da effettuare in contraddittorio secondo le regole del giusto
processo.
L’estensione dell’operatività dell’art. 187 alle indagini preliminari muove dall’esigenza che esse si
sviluppino secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, segnati da uno specifico thema.
È previsto il controllo dei nevralgici passaggi delle indagini preliminari, attraverso la possibile
comunicazione delle iscrizioni, iniziali e successive, contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335
comma III): tali aggiornamenti riguardano non la ricostruzione del fatto, ma la sua qualificazione giuridica e
la configurazione delle circostanze.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le prove, il procedimento probatorio e il processo 3. La posizione del tema di prova
La riproduzione di tutti i fatti compresi nell’imputazione (modalità della condotta; proiezioni dell’elemento
psicologico; decifrazione dell’evento) dà corpo ad un tema di prova dalle più ampie dimensioni. Nell’ambito
di questo tema le variabili dipendono soprattutto dalla struttura della fattispecie in concreto applicabile: è
ovvio che una fattispecie a forma libera (ad es quella del reato di omicidio) consente adattamenti del tema di
prova inimmaginabili per la fattispecie a forma vincolata (ad es quella del delitto di danneggiamento). Ciò
vale tanto per la posizione originaria del tema di prova quanto per le specificazioni successive.
La posizione, originaria e successiva, degli altri possibili temi di prova comprende fatti e circostanze che
non ripercorrono i risaputi itinerari dell’imputazione e che non attengono, quindi, alle modalità della
condotta, alle proiezioni dell’elemento psicologico ed ala decifrazione dell’evento (si pensi ad es al tema
concernente la determinazione della pena o della misura di sicurezza, con i fatti rilevanti per misurare
l’intensità del dolo o per accertare l’abitualità del reato).
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le prove, il procedimento probatorio e il processo 4. La verifica del tema di prova. Le richieste di prova
I modelli di conoscenza e di rappresentazione giudiziale del fatto differiscono in base al grado di
approssimazione fra il fatto da provare e i fatti dedotti per provarlo. La verifica, chiesta dal pm, può
appuntarsi anzitutto sui fatti che si riferiscono all’imputazione nella sua completa articolazione, proponendo
una rappresentazione in via immediata degli stessi: in sostanza, può mirare all’elaborazione di una prova
diretta.
La verifica del tema può avere però ad oggetto anche altre circostanze che non riproducono la realtà storica
fissata nel tema, e sono egualmente riconducibili ad essa attraverso un’inferenza probabilistica: sono dette
circostanze indizianti. La loro verifica è essenziale per avviare il discorso sulla prova indiretta: solo dopo
averli puntualmente accertati è possibile spingere l’indagine fino a rappresentare in via indiretta il fatto
enucleato nel tema.
La richiesta di prova, nel corso del dibattimento (art. 493), può servire ad argomentare, seppur in modo
necessariamente succinto, sulle due situazioni. Il discorso può assumere una spedita cadenza nel caso di
prova diretta (chiesta dal pm): quando il fatto rappresentativo da dedurre con il mezzo di prova coincide, in
tutto o in parte, con il fatto da rappresentare indicato nel tema di prova (e coordinato all’imputazione). Il
discorso diventa più complesso nel caso di prova indiretta: quando il fatto rappresentativo da introdurre nel
processo non è destinato a operare una piana verifica del fatto da rappresentare (enucleato
nell’imputazione), ma impone ulteriori e più approfondite valutazioni.
Con riferimento alla richiesta di prova avanzata dall’imputato, l’impegno alla par condicio ha portato
all’eliminazione delle distinte previsioni del testo originario del codice in relazione all’esposizione
introduttiva del pm e alle richieste di prova delle altre parti.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le prove, il procedimento probatorio e il processo