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Nullità “speciali” e nullità “di ordine generale”


La distinzione tra nullità speciali e nullità di ordine generale è strettamente legata al principio di tassatività. La tecnica di comminare in via specifica singole ipotesi di nullità è di uso frequente nel cpp e contrassegna la categoria delle nullità speciali.

Il legislatore può tuttavia seguire anche una diversa tecnica e disporre che un certo vizio ricavi la sua legittimazione a porsi come causa di nullità da una norma-madre che, una volta per tutte, colpisca l'inosservanza delle prescrizioni dettate per gli atti riferibili a determinate categorie. Ciò si verifica con l'art. 178 che, sotto la rubrica “nullità di ordine generale”, dispone: è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

b) l'iniziativa del pm nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Con tale norma si ottiene il risultato di recuperare una nullità tutte le volte in cui l'inosservanza di una disposizione, pur non essendo sanzionata in via specifica, sia riconducibile nell'ambito delle situazioni tutelate dall'art. 178 (ad es art. 369, la cui violazione integra la lett. c).

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