Le nullità “assolute”
Il cpp conosce tre tipi di nullità: relative, assolute e relativamente assolute (o a regime intermedio).
L'art. 178, oltre a recuperare una nullità riguardante violazioni di norme ad esso riferibili che non contengano una specifica sanzione, ha la funzione di costituire lo spartiacque tra le nullità relative e gli altri due tipi, nel senso che solo le nullità in esso riconducibili possono assurgere ala dignità di nullità assolute o relativamente assolute.
Pertanto, date due norme delle quali una prevista esplicitamente a pena di nullità e l'altra no, non è consentito parlare di differenza di trattamento fra le stesse se non quando riesca vano il tentativo di agganciarle all'art. 178: sfumata la possibilità di qualificare la violazione di queste norme come nullità disciplinate dall'art. 178, resterà la nullità relativa per l'ipotesi di trasgressione della disposizione espressamente prevista a pena di nullità e la mera irregolarità per l'ipotesi che ad essere violata sia la disposizione sprovvista di espressa previsione di nullità.
A) Le nullità riconducibili all'art. 178 non stanno tutte sullo stesso piano: solo le assolute sono insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179).
In ordine alla insanabilità la qualifica appare enfatica, visto che lo stesso art. 179 precisa che le nullità assolute sono rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e godono quindi di una insanabilità che dura sino a quando non si conclude il procedimento. La rilevazione delle nullità assolute non può, in altri termini, superare la barriera della irrevocabilità della sentenza --> l'insanabilità non salva la rilevazione di una nullità assoluta dal formarsi del giudicato (= sanatoria).
In ordine alla revocabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, occorre precisare che l'art. 179 va inteso nel senso che le nullità assolute sono rilevate anche d'ufficio, quindi il giudice non può vantare il monopolio della rilevazione.
L'art. 179 indica in modo tassativo quali, fra le nullità generali elencate dall'art. 178, debbano essere considerate assolute.
In primo luogo, quelle previste dalla lett. a, e cioè le violazioni delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (previsione completata dall'art. 33 commi II e III).
L'art. 179 comma I considera insanabili anche le nullità concernenti l'iniziativa del pm nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
L'art. 179 elenca in modo tassativo solo le nullità generali che vengono elevate ad assolute. Non è però detto che, fuori dall'ambito delle nullità generali (cd nullità generali-assolute), non possano esistere altre ipotesi di nullità assolute --> art. 179 comma II: sono altresì insanabili e sono rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge (cd nullità speciali-assolute, ad es. art. 525).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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