Gli atti degli organi ausiliari
Gli atti in parola si realizzano nelle forme dell'assistenza, della documentazione, della certificazione, dell'autenticazione e della notificazione.
L'assistenza dell'ausiliario è prevista dall'art. 126 per tutti gli atti ai quali il giudice procede, tranne che non sia la stessa legge a precisare che di questa assistenza si debba fare a meno.
La costante presenza dell'ausiliario è funzionale alla necessità di curare la documentazione di quanto accade nel processo, per conservarne sicura traccia (si vedano artt. 112 e 113). Il codice prevede che a tale documentazione si provveda mediante verbale, alla cui redazione sono chiamati l'ausiliario che assiste il giudice (art. 135 comma I) oppure l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pm (art. 373 comma VI).
L'art. 134 indica analiticamente le modalità e i mezzi con i quali si deve provvedere alla redazione del verbale: di regola è redatto con la stenotipia o altro mezzo meccanico, dovendosi utilizzare la scrittura manuale solo in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi. È prevista anche la riproduzione fonografica e quella audiovisiva se assolutamente indispensabile. Ove l'ausiliario non possegga le competenze per l'uso della stenotipia o altro mezzo meccanico, può farsi assistere da personale tecnico (art. 135); lo stesso dicasi per la riproduzione fonografica o audiovisiva.
Si consultino gli artt. 138, 139 cpp e 49, 50, 51 n. att. cpp.
Il verbale, ai sensi dell'art. 136 comma I, contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, e conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
Un particolare impegno a vigilare sul contenuto del verbale è affidato al giudice per il caso in cui si provveda alla redazione soltanto in forma riassuntiva (art. 140).
Specifica attenzione merita la documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141bis): se detto interrogatorio non si svolge in udienza la documentazione deve avvenire, integralmente e a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; oppure, solo in caso d'indisponibilità di questi ultimi mezzi o di personale tecnico, con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
La sottoscrizione del verbale, da parte del pubblico ufficiale che l'ha redatto, è prevista a pena di nullità dall'art. 142, che detta analoga sanzione per il caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute.
Trattandosi di un atto pubblico, dunque ricadente sotto l'art. 2700 CC, il verbale fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento e dei fatto che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il verbale però non è esso stesso fonte di prova, di modo che è implicita la libera valutazione di quanto è in esso racchiuso.
La legge attribuisce compiti specifici al pubblico ufficiale addetto alla cancelleria; egli è chiamato: a) a rilasciare attestazioni o certificazioni degli atti che riceve; b) a effettuare l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede siffatta formalità e delle copie, estratti e certificati di singoli atti richiesti dall'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 116.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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