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Nomina del difensore di fiducia dell'imputato


Premesso che la nomina costituisce l'atto formale attraverso cui avviene il conferimento della qualità di difensore, per ciò che riguarda il difensore dell'imputato, due sono le modalità secondo le quali può essere nominato: per designazione fiduciaria della parte e per designazione ex officio.

La designazione fiduciaria va fatta con dichiarazione destinata all'autorità procedente, e che può essere a questa resa personalmente e oralmente dall'imputato, o consegnata dallo stesso difensore o trasmessa con lettera raccomandata (art. 96 comma II). L'osservanza di tali formalità non è neppure prescritta sotto pena di sanzioni di natura processuale.

Se la persona si trova in stato di fermo, di arresto o di custodia cautelare, alla nomina del suo difensore può provvedere anche un prossimo congiunto (art. 96 comma III). L'interessato potrà pur sempre, in un momento successivo, ratificare la nomina fatta dal congiunto o sostituirla attraverso una designazione effettuata personalmente.

La nomina del difensore di fiducia è da considerarsi valida ed efficace sin dal momento in cui è stata fatta dall'imputato secondo le modalità prescritte. La stessa nomina inoltre è sorretta dal principio dell'immanenza.

La legge limita a due il numero di difensori che l'imputato ha diritto di nominare (art. 96 comma I).

La nomina del difensore fiduciario spiega piene efficacia solo se seguita da accettazione, atto per il quale non sono previste forme particolari, né espresse manifestazioni di volontà, essendo sufficiente un'accettazione tacita o per facta concludentia.

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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