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Il difensore delle altre parti, dell'offeso dal reato, degli enti rappresentativi di interessi lesi


La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria devono stare in giudizio col ministero di un difensore; questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del procedimento che la legge ad essa espressamente non riservi (art. 100 commi I e IV). Dalle attività consentite al difensore esula il compimento di atti che comportino disposizione del diritto in contesa, salvo espressa autorizzazione. La presenza del difensore delle parti private comporta automaticamente elezione presso di lui, per ogni effetto processuale, del domicilio delle parti stesse (art. 100 comma V).

Il difensore della persona offesa dal reato potrà svolgere solo funzioni di assistenza tecnica, dal momento che la legge non gli attribuisce poteri di rappresentanza.

Mentre alla persona offesa è consentito stare nel procedimento pur senza difensore, non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda gli enti esponenziali, per i quali la presenza del difensore è necessaria, al pari delle parti private.

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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