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Il difensore dell'imputato e i suoi diritti


Il difensore dell'imputato interviene nel processo o in funzione di assistenza o in funzione di rappresentanza.

L'assistenza consiste nella collaborazione prestata, durante l'intero iter processuale, all'imputato presente dal difensore in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di idoneità tecnica.

La rappresentanza si esplica con la sostituzione del difensore all'imputato nell'esercizio di determinati diritti o facoltà.

L'art. 99 comma I stabilisce che al difensore competono facoltà e diritti identici a quelli riconosciuti all'imputato, a meno che non si tratti di diritti e facoltà riservati all'imputato personalmente. In questi casi il difensore potrà intervenire solo se munito di mandato ad hoc, come procuratore speciale, e sempre che sia normativamente possibile.

Per quanto attiene all'esercizio dei diritti e delle facoltà, la prevalenza viene data alla volontà dell'interessato il quale può render privi di efficacia, con espressa dichiarazione contraria, gli atti compiuti dal difensore in esplicazione di essi. Ciò è possibile a meno che non sia intervenuto  un provvedimento del giudice (art. 99 comma II).

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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