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L’intervento volontario


Il responsabile civile può trovare ingresso nel processo penale anche attraverso un intervento volontario (art. 85). Tale possibilità gli è concessa sia alo scopo di contrastare l’affermazione di responsabilità dell’imputato alla quale sono legate le proprie sorti (specie di intervento ad adiuvandum); sia per prevenire possibili manovre collusive a proprio danno tra imputato e parte civile; sia allo scopo di escludere la propria responsabilità.

L’intervento volontario si propone nelle stesse forme prescritte dall’art. 84 commi I e II, a pena di inammissibilità.
Anche i tempi di intervento volontario del responsabile civile sono fissati per l’udienza preliminare e, successivamente, sino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484.

Solo se l’intervento avviene almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, il responsabile civile potrà esercitare il diritto di presentare testimoni, periti e consulenti tecnici.
Anche la dichiarazione di intervento volontario del responsabile civile può essere effettuata sia fuori dall’udienza, preliminare o dibattimentale, sia durante l’udienza (art. 85 comma III).
L’intervento volontario perde efficacia allorché la parte civile revochi la propria costituzione o venga estromessa dal processo per un qualsivoglia motivo.

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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