Skip to content

L’intervento nel processo penale e l’eventuale estromissione, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria


La persona obbligata per la pena pecuniaria può intervenire nel processo (art. 89 comma I) su citazione richiesta dal pm (l’intervento del civilmente obbligato risponde all’interesse dello Stato, a garanzia del pagamento della multa o dell’ammenda) o dall’imputato (possibilità che egli venga assoggettato, in caso di condanna e di insolvibilità, alla conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo).

La citazione può effettuarsi (art. 89 comma I) per l’udienza preliminare o per il dibattimento.
La disciplina relativa alle forme e ai termini della citazione, alle modalità della costituzione, all’eventuale estromissione per carenza di legittimazione o di requisiti formali è modellata sulle disposizioni dettate con riferimento al responsabile civile (art. 89 comma II).

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.