L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero
Artt. 51 cpp e 70 e segg. ord. giud.
A) Per ciò che riguarda la giurisdizione comune:
a) presso la Corte di cassazione, titolare dell'ufficio del pubblico ministero è il procuratore generale, coadiuvato da avvocati generali e da sostituti procuratori generali;
b) presso ogni corte d'appello, vi è un procuratore generale, coadiuvato da avvocati generali e da sostituti procuratori generali;
c) presso ogni tribunale, vi è un procuratore della Repubblica coadiuvato eventualmente da procuratori aggiunti e da sostituti procuratori, nonché da vice procuratori onorari (magistrati laici), da uditori giudiziari, da ufficiali di polizia giudiziaria o da laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali;
d) presso ogni giudice di pace vi è un procuratore della Repubblica del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, coadiuvato da sostituti procuratori, da vice procuratori onorari e da eventuali delegati.
B) Per ciò che riguarda le giurisdizioni speciali:
a) presso ogni tribunale per i minorenni, titolare dell'ufficio del pubblico ministero è un procuratore della Repubblica coadiuvato da sostituti procuratori;
b) presso ogni tribunale militare, vi è un procuratore militare della Repubblica coadiuvato da sostituti procuratori militari;
c) presso la corte militare d'appello, vi è un procuratore generale militare coadiuvato da avvocati generali militari e da sostituti procuratori generali militari;
d) presso la Corte costituzionale, quando sia chiamata a giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, l'ufficio del pubblico ministero è costituito da uno o più commissari eletti dal Parlamento anche tra i propri componenti.
Per i reati di cognizione della corte d'assise agisce l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale individuato secondo le normali regole at tribunaleutive della competenza per territorio; avanti la corte d'assise d'appello agisce l'ufficio del pm presso la corte d'appello.
Regole particolari valgono per i delitti, consumati o tentati, di associazione di tipo mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalle norme che puniscono l'attività delle associazioni di stampo mafioso e la loro agevolazione, per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, nonché per una serie di delitti in tema di violenza e sfruttamento sessuale di minori di cui all'art. 51 comma IIIquinquies cpp. In questi casi la trattazione dei procedimenti è sempre affidata al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, il procuratore distrettuale, il quale costituisce una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che ne fanno parte in base ad attitudini ed esperienze professionali. Per i medesimi reati e con funzioni di coordinamento delle attività demandate ai procuratori distrettuali è istituita, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e sotto la sorveglianza del procuratore generale, la direzione nazionale antimafia, alla quale è preposto il procuratore nazionale antimafia.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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[Visita la sua tesi: "Il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale"]
- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: DIRITTO PROCESSUALE PENALE
- Docente: Alessandro Bernasconi
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