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Beneficio d’inventario

BENEFICIO D’INVENTARIO


Se l’erede aveva crediti/debiti con il defunto, li conserva
I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sui beni ereditari di fronte ai creditori dell’erede

Per pagare i debiti ereditari, l’erede può:
- Pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, finché non si esaurisce l’eredità (non può farlo se uno di loro fa opposizione)
- In caso di opposizione, o anche autonomamente, può avviare una procedura di liquidazione con l’assistenza di un notaio
- Rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari

Se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio d’inventario entro 10 anni (pena la prescrizione), dopodiché deve fare l’inventario entro 3 mesi altrimenti l’eredità si considera accettata senza beneficio d’inventario; se fa l’inventario senza avere accettato l’eredità, deve accettarla entro 40 giorni (pena la perdita del diritto di accettare)

Se il chiamato è in possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi (anche senza accettare), altrimenti l’eredità si considera accettata senza beneficio d’inventario; una volta fatto l’inventario, ha 40 giorni per accettare/rinunciare l’eredità
Nel silenzio, l’eredità si intende accettata senza beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario richiede l’atto pubblico e deve essere inserito nel registro delle successioni; l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria se il chiamato è un minore + interdetto + inabilitato + persona giuridica + associazione + fondazione + ente non riconosciuto

Decadenza dal beneficio d’inventario (l’eredità viene accettata senza beneficio d’inventario):
- Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
- Omissioni/infedeltà nell’inventario
- Mancato rispetto delle regole sulla liquidazione

Il rischio della confusione dei patrimoni è anche a carico dei creditori del defunto e dei legatari, nel caso in cui l’erede sia anche lui pieno di debiti → separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
La separazione si effettua sui singoli beni, quindi per i beni mobili serve una domanda giudiziale, per i beni immobili con l’iscrizione simile a quella dell’ipoteca 
I creditori del defunto e i legatari hanno diritto di prelazione di fronte ai creditori personali dell’erede e ai creditori del defunto, ma conservano comunque il diritto di agire anche sui beni personali dell’erede
I creditori dell’erede che rinuncia l’eredità possono farsi autorizzare ad accettarla in sua vece al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari (il chiamato non diventa erede, ma per i suoi creditori è come se lo fosse)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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