Comunione ereditaria e divisione
COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE
Comunione incidentale tra i coeredi che accettano l’eredità → divisione
La comunione ereditaria però non riguarda tutta l’eredità, perché vengono esclusi i beni oggetti di legati di specie; inoltre i debiti di cui il defunto era titolare + debiti derivanti da legati di genere si dividono tra i coeredi
Collazione → se i coeredi sono i discendenti e il coniuge del defunto, essi devono conferire ai coeredi (quindi alla comunione) ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo dispensa del defunto
La collazione può avvenire in natura (conferendo i beni immobili o il denaro ricevuto) o per imputazione (il donatario ne computa il valore nella sua quota ereditaria)
Il coerede che vuole alienare la sua quota deve comunicarlo agli altri indicando il prezzo; gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione da esercitare entro 2 mesi
Se il coerede ha alienato la sua quota senza comunicarlo agli altri, gli altri coeredi hanno un diritto di riscatto (retratto successorio) sia dall’acquirente, sia dai successivi aventi causa, finché dura la comunione
La divisione può essere:
- Convenzionale → i coeredi si mettono d’accordo tra di loro su come comporre le porzioni
- Giudiziale → ogni coerede può chiedere che le porzioni vengano assegnate per estrazione a sorte
Il testatore può stabilire che la divisione sia effettuata secondo la stima di una persona di sua fiducia, purché non sia l’erede/legatario (arbitratore), oppure può stabilire lui stesso dei criteri per formare le porzioni o indicare quali beni debbano essere compresi in ogni porzione (assegni divisionali) → i criteri stabiliti dal testatore sono vincolanti, ma se le quote indicate nell’istituzione degli eredi contrastano con l’effettivo valore dei beni compresi nell’assegno divisionale allora le porzioni vanno formate in modo diverso
Il testatore può anche fare lui stesso la divisione (divisione fatta dal testatore) e quindi non c’è comunione
Nella divisione, ogni erede ha diritto ad ottenere una parte in natura dei beni mobili e immobili che fanno parte dell’eredità
Annullabilità della divisione convenzionale → violenza/dolo + incapacità legale/naturale
Nullità della divisione → difetto di forma scritta nel caso in cui l’eredità comprenda beni immobili
Rescissione della divisione convenzionale → lesione oltre ¼ (non è necessario lo stato di bisogno del soggetto leso)
Continua a leggere:
- Successivo: Liberalità tra vivi
- Precedente: Devoluzione dell’eredità
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto Privato
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.