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Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

ART. 2043 – RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO


“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” 

Bisogna valutare qual è un danno “ingiusto”. Ci sono anche danni giusti (bocciare ad un esame, fare concorrenza ad un altro fino a farlo fallire, mollare la moglie)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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