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Società per azioni: delibere

SOCIETÀ PER AZIONI: DELIBERE


L’assemblea straordinaria delibera su eventi straordinari (modifiche dell’atto costitutivo, aumenti di capitale..); le regole dell’assemblea straordinaria si applicano anche alle assemblee speciali (quelle che riuniscono i portatori di particolari categorie di azioni

Le delibere dell’assemblea sono adottate con la maggioranza prescritta dalla legge o dallo statuto 
Sono annullabili se non sono prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo, purché l’impugnazione sia esercitata entro 90 giorni dalla delibera da parte di amministratori/consiglio di sorveglianza/collegio sindacale/soci che erano assenti o dissenzienti rispetto alla delibera; di norma i soci devono avere 1‰ del capitale sociale (per società quotate in borsa) o 5% (per le altre società) altrimenti possono solo richiedere il risarcimento del danno

Sono annullabili anche le delibere adottate con l’intervento decisivo di un socio in conflitto di interessi, purché il voto del socio sia determinante + arreca un danno alla società
Vi è conflitto di interessi anche quando un amministratore è anche socio e vota nelle delibere riguardanti la sua responsabilità

Sono nulle se sono adottate in assenza di una convocazione dell’assemblea o nei casi di impossibilità/illiceità dell’oggetto (es. approvazione di un bilancio mai presentato)
L’azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e si prescrive in 3 anni (imprescrittibile in caso di modifica dell’oggetto sociale nell’esercizio di attività impossibili/illecite)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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