Società di persone: società in accomandita semplice
SOCIETÀ DI PERSONE: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Soci accomandatari → amministratori + responsabilità solidale illimitata
Soci accomandanti → responsabilità limitata + poteri di controllo
Divieto di immistione → gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, pena la responsabilità illimitata
La ragione sociale deve indicare il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione sas
Lo scioglimento della società avviene, oltre che per le cause della snc, anche se restano solo soci accomandatari/accomandanti ed entro 6 mesi non venga sostituito il socio venuto meno
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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