Associazione in partecipazione e Joint Venture
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E JOINT VENTURE
Associazione in partecipazione → l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto (es. tu mi dai i soldi, io ti prometto che se faccio degli utili te ne do una quota)
E’ un contratto di scambio, non un contratto associativo; se l’impresa va in perdita l’associato concorre alla copertura della perdita, salvo patto contrario
I terzi acquistano diritti solo nei confronti dell’associante (l’imprenditore) che è l’unico a cui spetta la gestione dell’impresa; l’associato ha diritto al rendiconto annuale, salvo più ampie previsioni contrattuali
Joint venture → 2 o più parti si accordano per realizzare un’opera, ciascuno con i propri mezzi, senza dar vita ad una società
E’ un contratto di collaborazione atipico, è detta anche “associazione temporanea di imprese”
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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