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Pagamento, protesto e azioni cambiarie

PAGAMENTO, PROTESTO E AZIONI CAMBIARIE


OBBLIGATI PRINCIPALI
Trattario
Emittente
Avallanti del trattario o dell’emittente

OBBLIGATI IN VIA DI REGRESSO
Traente
Giranti
Avallanti del traente o dei girati

Il pagamento va chiesto in primo luogo ad un obbligato principale (azione cambiaria diretta, prescrizione 3 anni); se questo paga per intero ha diritto alla consegna della cambiale su cui è stata annotata la quietanza
Il portatore non può rifiutare un adempimento parziale; in tal caso chi paga può pretendere che il parziale pagamento sia annotato sulla cambiale o che gli sia rilasciata una quietanza

In caso di mandato pagamento, il portatore chiederlo ad un obbligato in via di regresso (azione cambiaria di regresso, prescrizione termini più brevi); il regresso può essere esercitato prima della scadenza se il trattario ha rifiutato, anche solo in parte, l’accettazione

Levata del protesto → prima di esercitare l’azione di regresso bisogna levare il protesto
Protesto = atto pubblico redatto da un notaio o pubblico ufficiale con cui si constata il rifiuto del pagamento o dell’accettazione della cambiale
L’obbligato di regresso che paga il portatore può agire contro gli obbligati principali

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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