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Scioglimento del contratto: presupposizione

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: PRESUPPOSIZIONE


La presupposizione è un’ipotesi di scioglimento del contratto non prevista dalla legge ma elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina
Presupposizione oggettiva → il contratto dovrebbe sciogliersi quando la sopravvenienza di alcune circostanze fa venire meno una situazione di fatto che funge da “base oggettiva” (es. compravendita di un terreno che le parti credono sia edificabile e invece non lo è)
La giurisprudenza fa leva sul principio di buona fede, in base al quale il giudice può stabilire che il mutamento delle circostanze abbia prodotto una situazione in cui pretendere l’adempimento sarebbe contrario a buona fede
Presupposizione soggettiva → vengono meno alcune circostanze sulla base delle quali una parte è stata indotta a stipulare il contratto (es. ho stipulato il contratto perché pensavo che una certa situazione si verificasse)
In questo caso si tratta solo di errore sui motivi, che è quindi irrilevante

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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