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Rescissione del contratto

RESCISSIONE DEL CONTRATTO


Possibilità di eliminare il contratto in caso di iniquità delle prestazioni. Il contratto è rescindibile in 2 casi:
Contratto concluso in stato di pericolo → il contratto con cui una parte ha stipulato un contratto a condizioni inique per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 
Il giudice può assegnare un compenso alla controparte per l’opera prestata
Contratto concluso in stato di bisogno (difficoltà economica + controparte ne approfitta) → è necessario che il valore di una prestazione sia più del doppio del valore dell’altra (es. una vale 49 e l’altra 100)
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta
Non possono essere rescissi i contratti aleatori
L’azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto e non ci sono eccezioni
La controparte può offrire di ricondurre il contratto ad equità per evitare la rescissione
Il contratto rescindibile non può essere convalidato. La rescissione non pregiudica i diritti acquistati da terzi (a prescindere dalla buona fede e dall’onerosità), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
In caso di divisione di beni comuni, la rescissione può essere chiesta se la lesione eccede ¼ (non la metà)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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