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Azioni di nullità e annullabilità del contratto

AZIONI DI NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO


La nullità è assoluta → può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio
L’annullabilità è relativa → può essere chiesta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
Eccezioni:
- Nullità relativa → cliente che ha stipulato un contratto bancario concluso in violazione delle norme sulla trasparenza
- Annullabilità assoluta → incapacità derivante da interdizione legale

Conversione → un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso di cui abbia i requisiti di sostanza e forma
Non è necessaria la volontà delle parti, è sufficiente che si ritenga che le parti avrebbero stipulato quel contratto diverso
In alcuni casi la conversione avviene in automatico a prescindere se le parti avrebbero stipulato il contratto diverso (es. conversione formale → un atto formato da un pubblico ufficiale incompetente/incapace non può valere come atto pubblico ma è valido come scrittura privata, se è sottoscritto dalle parti)
La conversione è un esempio del principio di conservazione → il legislatore tende, finché possibile, a dare efficacia alle decisioni assunte dai privati

Convalida → un contratto annullabile può essere convalidato dalla parte che può chiedere l’annullamento con un atto unilaterale che contiene:
- Menzione del contratto
- Causa di annullabilità
- Dichiarazione di volerlo convalidare

Convalida tacita → il contratto è convalidato se la parte che può chiedere l’annullamento, nonostante fosse a conoscenza del vizio, ne ha dato volontariamente esecuzione
La sentenza della nullità è dichiarativa perché accerta una situazione esistente
La sentenza dell’annullabilità è costitutiva perché costituisce una nuova realtà giuridica (l’annullamento)
L’annullamento ha efficacia retroattiva → il titolo delle obbligazioni previste viene meno nel momento in cui il contratto viene annullato (la nullità non ha efficacia retroattiva perché le obbligazioni previste sono sempre state prive di fondamento)
L’azione di nullità è imprescrittibile
L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni a partire dalla cessazione dell’incapacità legale/violenza o dalla scoperta dell’errore/dolo; se il contratto non è stato eseguito, la parte che poteva chiedere l’annullamento ma ha lasciato trascorrere i 5 anni può comunque respingere la richiesta di adempimento con un’eccezione di annullabilità
L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a titolo oneroso, salvo gli effetti della trascrizione della domanda
Per la nullità invece non c’è una tutela del terzo perché chi non è titolare di un diritto non può trasmetterlo

Pubblicità sanante → se la domanda diretta a far dichiarare la nullità/annullamento per incapacità legale di atti soggetti a trascrizione è trascritta dopo 5 anni dalla data di trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda

Nullità parziale → la nullità che riguarda solo alcune clausole rende nullo l’intero contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza quelle clausole
Se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative il contratto non è nullo

Contratto plurilaterale → le prestazioni di ciascuna parte sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (es. associazione)
La nullità/annullabilità che colpisce il vincolo di una delle parti rende nullo/annullabile l’intero contratto solo se la prestazione di quella parte è essenziale

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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