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Pegno

PEGNO


Pegno = diritto di garanzia su cose mobili, universalità di mobili, crediti o diritti aventi per oggetto cose mobili
Si costituisce con la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità; essi possono essere consegnati anche ad un terzo designato dalle parti
Il costituente non può disporre della cosa senza la cooperazione del creditore
Il creditore deve custodire la cosa e non può disporne

Pegno irregolare → se il pegno ha per oggetto denaro o cose fungibili, il creditore è solo obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità

Diritti del creditore:
- Far vendere la cosa secondo una particolare procedura
- Farsi pagare con la prelazione sulla cosa che sia rimasta in possesso suo o del terzo designato (cioè la restituzione fa perdere la prelazione)
- Chiedere al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino a concorrenza del debito
- Far suoi i frutti, salvo patto contrario, imputandoli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale
- Riscuotere il credito e, se il suo credito è scaduto, trattenere il denaro ricevuto quanto basta per soddisfarsi (in caso di pegno di crediti)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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