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Obbligazioni pecuniarie

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE


Obbligazione pecuniaria = obbligazione avete per oggetto una somma di denaro

Debiti di valuta → si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (principio nominalistico)

Debiti di valore → non vale il principio nominalistico (es. risarcimento danni)
Finché il danno non è stato liquidato è un debito di valore; una volta liquidato il danno, diventa un debito di valuta

Le parti possono evitare il principio nominalistico caratterizzando il debito come debito di valore:
- Clausola oro/merce → è dovuta una somma di denaro equivalente a quella con cui si può acquistare una certa quantità di oro/merce all’epoca del pagamento
- Indice → la somma dovuta cambia in base al valore di un certo indice al momento del pagamento
- Clausola effettivo → il debitore deve pagare con una certa valuta indicata nella clausola

Per i debiti espressi in valuta estera senza clausola effettivo, il debitore può pagare con valuta italiana al cambio del giorno del pagamento

Il denaro è un bene fruttifero → frutti = interessi
- Interessi corrispettivi → corrispettivo per il godimento del denaro che deve essere restituito
- Interessi moratori
Producono interessi corrispettivi tutti i debiti liquidi ed esigibili (NO condizione, NO termine, termine scaduto)
Il tasso deve essere stabilito dalle parti con forma scritta e  non deve essere usurario (non deve superare una certa soglia o comunque non deve essere sproporzionato rispetto alla prestazione)
Se le parti non prevedono un tasso d’interesse, si applica il saggio di interesse legale stabilito dal ministero del tesoro sulla base del rendimento lordo dei BOT e tenendo conto del tasso di inflazione

Anatocismo → calcolare gli interessi sugli interessi scaduti (es. anatocismo bancario)
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza, e sempre purché gli interessi siano dovuti per più di 6 mesi
Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della costituzione in mora, senza che il creditore debba dare prova del danno e sulla base dell’interesse legale (salvo diverso accordo tra le parti); il creditore può comunque provare di aver subito un danno maggiore rispetto all’interesse legale (es. il creditore avrebbe investito i soldi ricavando interessi maggiori all’interesse legale)
Il danno maggiore si presume sempre se “tasso medio di rendimento netto dei BOT > tasso legale”

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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