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Partecipazione al lavoro e al progresso: art.46 Costituzione

PARTECIPAZIONE AL LAVORO E AL PROGRESSO: ART.46 COSTITUZIONE


Art. 46 Cost.: la norma è spiegabile rispetto all’esperienza delle leggi razziali (come l’art. 4, 2° co. Cost.). 
Durante la persecuzione fascista, per il fatto stesso di appartenere ad un certo credo religioso, si è potuto espellere un numero rilevante di persone dal luogo di lavoro: si è impedito il diritto al lavoro. 
Con questo articolo si è voluto scongiurare il fenomeno espulsivo, discriminatorio: tutti, indistintamente devono partecipare al lavoro e al progresso della società. Partecipare non è solo un diritto, ma anche un obbligo.
L’art. 46 Cost. fa anche riferimento ad un obbligo di partecipazione e collaborazione dei lavoratori nell’impresa: l’impresa nella rappresentazione data in Costituzione è il frutto di un’interazione fra una pluralità di soggetti, fra i quali i lavoratori (non devono essere visti solo in una prospettiva antagonista, ma in una prospettiva partecipativa).

Nella generale disciplina prevenzionistica accanto al lavoratore e ai datori vengono affiancate figure di supporto: per es. accanto al datore c’è il RSPP; accanto al lavoratore c’è il rappresentante per la salute e la sicurezza.
Nei luoghi di lavoro quindi ci sono rappresentanze sindacali, ma anche rappresentanze appositamente disciplinate per la tutela e la sicurezza. Quindi la legge prevede obblighi di informazione per favorire la tutela prevenzionistica. 
L’obbligo principale gravante sul datore di lavoro in tema di sicurezza consiste nella redazione di un documento aziendale nel quale il datore di lavoro prefigura i rischi di un’impresa (con indicazioni su come eliminare/ridurre i rischi).
La comunità di lavoro partecipa alla vita aziendale attraverso un rappresentante.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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