La ricusazione del giudice penale
La ricusazione è la dichiarazione con la quale una delle parti processuali (pm, imputato, parte civile, responsabile civile, obbligato per la pena pecuniaria) tende ad escludere un magistrato dall’esercizio delle sue funzioni di giudice in un determinato processo, in quanto ritenuto in una delle situazioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge e che, sostanzialmente, coincidono con quelle che determinano l’obbligo di astensione.
La dichiarazione di ricusazione può essere fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore, oppure può essere proposta a mezzo di un procuratore speciale (abilitato a formulare la dichiarazione in luogo dell’interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato). Redatta con atto scritto contenente l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata e degli elementi di prova addotti a sostegno, la dichiarazione va presentata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice competente a decidere, e una copia va depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
Termini:
- nell’udienza preliminare, sino a quando non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
- nel dibattimento, subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione;
- in qualsiasi altro momento, prima che il giudice compia l’atto.
Qualora la causa di ricusazione si sia verificata o sia stata conosciuta dopo la scadenza dei termini, la dichiarazione può essere proposta entro 3 giorni dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza di essa. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione va proposta prima della conclusione dell’udienza stessa (per “udienza” si intende il concetto di “unità quotidiana del lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento”).
I requisiti di tempo e forma vanno rispettati a pena di inammissibilità (art. 41 comma I cpp).
Proposta la dichiarazione, prima ancora che su di essa decida l’organo competente, al magistrato ricusato non è consentito pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza.
La dichiarazione si ha come non proposta nell’eventualità in cui il magistrato dichiari di volersi astenere, e l’astensione venga accolta.
La competenza a decidere sulla ricusazione è devoluta funzionalmente alla corte d’appello, salvo che investa un giudice della Cassazione, nel qual caso a decidere sarà una diversa sezione della stessa Corte. Non è consentita ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Il giudice avanti al quale la ricusazione è proposta può, anzitutto, pronunciarne l’inammissibilità quando la dichiarazione provenga da chi non ne aveva il diritto o non siano stati osservati i termini e le forme richiesti o, ancora, quando i motivi addotti siano manifestamente infondati. La relativa ordinanza, pronunciata senza ritardo, è ricorribile per Cassazione, pertanto va comunicata al magistrato ricusato e al pm e notificata alle parti private.
Fuori dei casi di inammissibilità, il giudice competente può disporre che il magistrato ricusato si astenga temporaneamente dal compiere qualsiasi attività processuale o si limiti ai soli atti urgenti.
La decisione sul merito della ricusazione va adottata con il rito della camera di consiglio che consente un adeguato contraddittorio, con l’eventuale presenza della parte che ha proposto la ricusazione e del magistrato ricusato, i quali possono presentare memorie.
Accolta la dichiarazione ricusatoria, il relativo provvedimento dichiarerà se e in quale parte conserveranno efficacia gli atti già posti in essere; in ogni caso, il giudice ricusato non potrà più compiere alcun atto del processo.
Nel caso in cui la dichiarazione sia inammissibile o rigettata, il giudice continuerà ad operare, e la parte privata che lo aveva temerariamente ricusato potrà essere condannata al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ferma restando la possibilità per il giudice di esercitare azione penale o civile risarcitoria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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