La competenza penale: a) competenza per gradi e stati del processo (cd “funzionale”)
(Segue): B) la competenza penale: a) competenza per gradi e stati del processo (cd “funzionale”)
Il concetto di competenza costituisce un limite che circoscrive l’area della giurisdizione entro cui il giudice è tenuto a procedere in ordine ad uno specifico caso. Tale concetto nasce dalla molteplicità degli organi che esercitano attività giurisdizionale, previsti dall’ordinamento, e dalla conseguente esigenza di ripartire tra essi la relativa potestà.
Un primo tipo di competenza è quello per gradi e stati del processo, usualmente definita “competenza funzionale”, la quale concerne i diversi segmenti in cui è possibile frazionare il processo penale. Secondo i gradi del processo è possibile distinguere giudici di primo grado, giudici di secondo grado, giudici del grado di legittimità.
Giudicano in primo grado: il giudice di pace, il tribunale, la corte d’assise, il tribunale per i minorenni, il tribunale militare; la Corte costituzionale si può considerare giudice in primo e unico grado.
Giudicano in secondo grado: il tribunale sui provvedimenti del giudice di pace, la corte d’appello sui provvedimenti del tribunale, la corte d’assise d’appello sui provvedimenti della corte d’assise, la corte d’appello per i minorenni sui provvedimenti del tribunale per i minorenni, la corte militare d’appello per i provvedimenti del tribunale militare.
Giudice del grado di legittimità è la Corte di cassazione.
Secondo gli stati del processo, si possono in secondo luogo distinguere giudici per gli stati precedenti il giudizio, giudici del giudizio e giudici dell’esecuzione.
Giudici per gli stati precedenti il giudizio sono: tra i giudici comuni, quello per le indagini preliminari e il giudice dell’udienza preliminare; tra gli speciali, quello per le indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare presso il tribunale dei minori e il tribunale militare.
Giudici del giudizio sono: giudice di pace, tribunale, corte d’assise ( tribunale, corte d’appello e corte d’assise d’appello in secondo grado), Corte di cassazione, Corte costituzionale, tribunale per i minorenni e tribunale militare (corte d’appello per i minorenni e corte militare d’appello in secondo grado).
Giudici dell’esecuzione sono: il giudice dell’esecuzione, che decide sulle questioni che sorgono relativamente all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale; il magistrato di sorveglianza come organo di primo grado e il tribunale di sorveglianza come organo sia di secondo che di primo grado (per le materie in cui ha cognizione esclusiva), i quali vigilano sull’esecuzione delle pene detentive e provvedono sulle misure di sicurezza nel periodo esecutivo.
Vi sono inoltre ipotesi di competenza attribuite con riferimento a specifiche attività che si possono compiere nell’ambito di uno stato processuale.
Va ricordata la regola secondo cui un giudice che abbia partecipato a un determinato grado o stato del processo non può intervenire negli ulteriori gradi o stati.
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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