L'incompatibilità del giudice penale
Il sistema delle cause di incompatibilità mira a scongiurare che la funzione giurisdizionale sia esercitata da un giudice che, pur astrattamente capace, versi in talune situazioni tipizzate tali da incrinarne l'imparzialità in concreto o la propria immagine concreta di soggetto imparziale: il giudice, in uno Stato democratico, deve non solo essere ma anche apparire imparziale agli occhi dei consociati.
Le cause di incompatibilità convergono e si risolvono, in chiave processuale, nei meccanismi dell'astensione e della ricusazione dello judex suspectus, escludendosi dunque la sanzione della nullità per gli atti compiuti dal giudice incompatibile: operano in tal caso i congegni previsti dagli artt. 36 ss. cpp.
Le situazioni di incompatibilità sono delineate in base a criteri che devono ritenersi normativamente individuati con carattere di tassatività; esse possono derivare:
a) atti dal giudice compiuti nello stesso processo;
b) da talune qualità concernenti le persone chiamate alla funzione di giudice;
c) dalla posizione del giudice rispetto all'oggetto del processo o alle parti che agiscono nel processo;
d) da particolari condizioni ambientali createsi in occasione dello svolgimento di un determinato processo.
A) Con riferimento agli atti compiuti nello stesso processo, l'art. 34 cpp stabilisce che si verifica incompatibilità:
a) quando il giudice abbia già pronunciato o abbia concorso a pronunciare una qualsiasi sentenza nello stesso processo: egli non può partecipare come giudice negli ulteriori gradi;
b) quando il giudice abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o abbia disposto il giudizio immediato o abbia pronunciato decreto di condanna o abbia deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere: come sopra;
c) quando il giudice abbia esercitato, nel medesimo processo, funzioni di giudice per le indagini preliminari: in questo caso non può emettere decreto di condanna, né tenere l'udienza preliminare, né partecipare al giudizio (escluse alcune situazioni che non implicano giudizi sulla responsabilità della persona sottoposta alle indagini);
d) quando taluno nel corso di un procedimento abbia esercitato la funzione di pubblico ministero; abbia svolto attività di polizia giudiziaria; abbia prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una delle parti, di testimone, di perito, di consulente tecnico: costui non può esercitare nello stesso procedimento l'ufficio di giudice.
Inidoneo ad esercitare la funzione di giudice è anche chi abbia proposto denuncia, querela, istanza, richiesta ovvero abbia deliberato, o concorso a deliberare, l'autorizzazione a procedere.
A queste si aggiungono altre ipotesi, in virtù di una lunga serie di sentenze additive della Corte costituzionale fondate sul principio generale secondo cui il regime delle incompatibilità ricorre in tutti i casi nei quali si profila “l'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi arri processuali (Corte cost., 496/1990).
B) Con riferimento alle qualità concernenti le persone chiamate a rivestire la funzione di giudice, l'incompatibilità investe:
a) magistrati che siano tra loro coniugi, parenti o affini sino al secondo grado, i quali non possono esercitare nello stesso procedimento funzioni giurisdizionali;
b) magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità sino al secondo grado, ovvero di coniugio o convivenza, i quali non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudicante;
c) magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, ovvero di coniugio o convivenza, i quali non possono far parte dello stesso tribunale o della stessa corte organizzati in unica sezione, ovvero di un tribunale o di una corte organizzata in unica sezione, salvo che uno dei due operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale;
d) magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità sino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o convivenza, i quali non possono far parte dello stesso collegio giudicante sia nei tribunali che nelle corti;
e) magistrati preposti alla direzione di un ufficio giudiziario, i quali, in linea di principio, sono considerati sempre in situazione di incompatibilità con gli altri magistrati dell'ufficio;
f) magistrati i cui parenti sino al secondo grado svolgano attività di polizia giudiziaria presso un determinato ufficio giudiziario, i quali non possono appartenere al medesimo ufficio;
g) magistrati che abbiano vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, ovvero vincoli di coniugio o di convivenza con avvocati che esercitino la professione nella stessa sede giudiziaria.
C) Con riferimento alla posizione del giudice rispetto all'oggetto del processo o alle parti che in esso agiscono, può derivare incompatibilità:
a) dall'avere il giudice un qualche interesse nel processo, nel senso che egli possa rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere; dall'aver egli dati consigli o dall'aver manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo fuori dall'esercizio della funzione giurisdizionale; dall'aver manifestato indebitamente, nell'esercizio delle funzioni e prima della pronuncia della sentenza, il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; dall'avere già espresso in altri procedimenti valutazioni di merito sui fati oggetto dell'imputazione e nei confronti dell'attuale imputato;
b) dall'essere il giudice, il coniuge o i figli debitori o creditori di alcuna delle parti private o dei loro difensori; dall'essere il giudice tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di alcuna delle parti private; dall'essere il giudice, o il coniuge, prossimo congiunto del difensore, procuratore o curatore di una delle parti; dall'essere il giudice, o un suo prossimo congiunto, in rapporto personale di inimicizia grave con alcuna delle parti private; dall'essere alcuno dei prossimi congiunti del giudice, o del coniuge, offeso o danneggiato dal reato, ovvero parte privata nel procedimento; dall'essere, o dall'essere stato, un prossimo congiunto del giudice, o del coniuge, investito delle funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento.
D) Con riferimento alle condizioni ambientali createsi in occasione dell'instaurarsi di un determinato processo, l'incompatibilità sorge allorquando accadimenti locali di particolare gravità, atti a mettere in pericolo la sicurezza o l'incolumità pubblica o a determinare gravi motivi di legittimo sospetto sulla non imparzialità dell'organo giudicante, possano compromettere il sereno svolgimento delle attività processuali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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