b) Naturalità e precostituzione per legge
(Segue): b) naturalità e precostituzione per legge
Art. 25 comma I Cost.: "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
Si è ormai concordi nell'intendere le espressioni "naturale" e "precostituito" su piani di significato ben differenziati.
La regola della naturalità viene ricondotta ad un criterio facente capo al concetto di locus commissi delicti o, forse più propriamente, al più generale concetto di insieme delle competenze al giudice devolute.
La precostituzione è stata individuata nell'istituzione del giudice operata dall'ordinamento processuale sulla base di criteri generali fissati in anticipo, ante factum, e non in occasione d'un fatto già verificatosi e in vista di determinate controversie. Quindi, in primo luogo il giudice deve risultare istituito, e soltanto con legge (cd riserva di legge), prima che sia stato commesso il fatto sul quale egli dovrà giudicare; in secondo luogo, non è possibile creare dopo il verificarsi di un determinato fatto una competenza ad hoc neppure per un giudice che sia già stato istituito.
Mentre la naturalità va vista come una qualificazione sostanziale del giudice, la precostituzione va vista come una qualificazione temporale della sua istituzione.
L'art. 25 tutela quindi il diritto dei cittadini ad una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere.
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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