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Competenza per ragioni di territorio

(Segue): c) competenza per ragioni di territorio


La competenza per territorio è fondata sul rapporto che intercorre tra il luogo in cui è stato commesso il reato e la sede giudiziaria entro la quale quel luogo è ricompreso.

Il giudice, per essere territorialmente competente a conoscere di un certo reato, dee innanzitutto essere competente sotto il profilo materiale. La legge processuale (art. 8 comma I cpp) stabilisce un principio secondo il quale “la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”: luogo in cui si è verificato l’evento, nei casi di reati materiali; luogo in cui si è realizzata la condotta, nei casi di reati formali. L’individuazione  del luogo deve essere sorretta da riscontri obiettivi desumibili con certezza da elementi in atti, non da presunzioni o congetture, né da semplici dichiarazioni dell’imputato.

Un diverso criterio si segue nell’ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una o più persone: l’attribuzione della competenza va effettuata con riferimento al luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione, cioè dove si è completata la condotta.

Un’altra regola si applica allorché si tratti di reato permanente: la competenza viene attribuita al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale regola vale anche nei casi in cui dal fatto sia derivata la morte di una o più persone.

Se il reato di presenta anziché nella forma della consumazione in quella del tentativo, la legge dispone che competente sia il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto, come atto al quale viene riconosciuta l’efficacia a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Accanto a queste regole generali, altre se ne profilano, in via suppletiva, nell’eventualità in cui non si riesca ad individuare i luoghi che consentono l’applicazione di quelle regole. Si fa dunque riferimento, nell’ordine:
a) all’ultimo luogo nel quale è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione costituente il reato;
b) al luogo della residenza, e successivamente, della dimora o del domicilio dell’imputato;
c) al luogo in cui ha sede l’ufficio del pm che ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro.

Sono criteri sussidiari, e ognuno presuppone che si sia invano tentata l’utilizzazione del precedente.

I principi valgono sempre che il reato sia stato commesso in Italia. In caso contrario, se si deve procedere nel territorio dello Stato (art. 7 ss. cp), due situazioni si possono profilare. Anzitutto, che il reato sia stato commesso interamente all’estero, e in tal caso la competenza viene determinata, in graduale successione:
a) dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio dell’imputato, al momento dell’inizio del procedimento; se gli imputati sono più d’uno, il procedimento verrà affidato al giudice competente per il maggior numero di essi;
b) dal luogo dove è avvenuto l’arresto dell’imputato;
c) dal luogo della consegna dell’imputato all’autorità nazionale da parte dell’autorità straniera.

Qualora non si riuscisse a determinare la competenza, si farà ricorso in via sussidiaria al luogo in cui ha sede l’ufficio del pm che per primo ha iscritto la notitia criminis nell’apposito registro.

La seconda situazione nasce quando il reato sia stato commesso in parte nel nostro Paese e in parte all’estero: dovendosi esso considerare consumato interamente in Italia, la competenza verrà determinata secondo le regole generali.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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