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Periodo post classico: matrimonio

PERIODO POST CLASSICO: MATRIMONIO


Il matrimonio Cristiano si basa sul consenso iniziale, che deve risultare da una manifestazione esplicita di volontà. La manus scompare. L'adulterio, come delitto penalmente perseguito, può essere commesso solo dalla moglie.
Si diffonde l'uso di arrhae sponsaliciae, cioè somme di denaro o altri beni dati a conferma e garanzia della promessa di matrimonio. In caso di rottura di fidanzamento al di fuori di alcune giuste cause, il fidanzato perda le arrhae, la fidanzata debba invece restituirle nella misura del quadruplum.
Venne a perdersi il conubium come requisito positivo indispensabile, e tende ad affermarsi il principio che ciascun individuo libero, dotato della capacità d'intendere e di volere e che abbia raggiunto una determinata età, possa contrarre un'unione legittima con una persona dell'altro sesso. Il concubinato viene regolato come una forma di matrimonio minore: i figli naturali possono essere legittimati per matrimonio e hanno comunque dei limitati diritti ereditari.
Scompare la dotis dictio. In caso di ripudio o di morte della moglie, la dote spetta ai figli con l’usufrutto del marito.
Viene abolita l'actio rei uxoriae e concede un'azione alla donna: l'actio dotis. Può essere esperita da qualsiasi stipulatio o convenzione intercorsa tra le parti. Le viene concessa anche un'actio in rem. Viene attribuita un'ipoteca generale sui beni del marito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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