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Diritto romano: compensazione e novazione

DIRITTO ROMANO: COMPENSAZIONE E NOVAZIONE


Compensazione
Si ha compensazione quando il credito di un soggetto si estingue in tutto, o in parte, perchè da esso viene dedotto un credito del debitore verso di lui.
La compensazione era ammessa anche riguardo ai crediti dell'argentarius verso il suo cliente. Egli doveva agire cum compensatione, ossia enunciare nella intentio come a lui dovuta solo la differenza a suo favore tra il suo credito e quello del cliente; altrimenti commetteva pluris petitio e perdeva la lite.

Novazione
Un’obbligazione viene sostituita da una nuova obbligazione mediante stipulatio che deve contenere un esplicito riferimento al debito precedente. L’obbligazione novata si estingue e con essa le garanzie (reali e personali).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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