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Diritto romano: negozio e errore

DIRITTO ROMANO: NEGOZIO E ERRORE


Si ha errore quando la volontà di concludere il negozio c’è e viene manifestata, ma, se la parte non fosse caduta in errore, o non avrebbe concluso il negozio o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Si distingue l’errore ostativo, cioè l’errore nella dichiarazione (1000 invece di 100), dall’errore che vizia la formazione della volontà. L'errore di diritto è irrilevante.
L’errore di fatto produce la nullità del negozio se è scusabile e verte su un elemento essenziale. Si distinguono vari elementi su cui l’errore può cadere, con conseguenze diverse.

- Error in negotio, cioè l’errore sul negozio che si vuole concludere, produce nullità.
- Error in persona è essenziale nei negozi mortis causa: produce nullità della disposizione

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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