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Diritto romano: negozi e simulazione

DIRITTO ROMANO: NEGOZI E SIMULAZIONE


Divergenza fra volontà e manifestazione di volontà.
Nei negozi non formali ne provoca la nullità.
Nei negozi simulati le parti sono d'accordo a non volere il negozio posto in essere, e quindi è bilaterale.
Si può avere una simulazione assoluta quando le parti non intendono porre in essere alcun negozio. Una simulazione relativa quando le parti intendono concludere un negozio diverso da quello che appare.
Nei negozi non formali il negozio simulato è nullo, mentre quello dissimulato sarà valido se ricorrono i necessari requisiti di forma e sostanza.
Nei negozi formali il negozio simulato è valido, ma il Pretore può dare rilievo a eventuali patti (miranti ad ottenere gli effetti dissimulati) concedendo l’exceptio pacti qualora il creditore del negozio simulato intenda farlo valere in contrasto con il contenuto dei patti aggiuntivi

Mentre nei negozi simulati entrambe le parti sono d’accordo nel far divergere manifestazione di volontà e volontà effettiva, può capitare che la volontà di una soltanto delle parti sia difforme dalla sua manifestazione. Si parla allora di vizio della volontà. Può riguardare sia i negozi bilaterali che quelli unilaterali.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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