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Diritto romano: metus

DIRITTO ROMANO: METUS


Si tratta della minaccia di un male morale con lo scopo di costringere la vittima a concludere il negozio. Deve trattarsi della minaccia seria di un male ingiusto.
La volontà dunque esiste ma viene coartata dalla minaccia. E’ opponibile anche a persona diversa dall’autore della minaccia.
Analogamente fu introdotta l’actio quod metus causa per ottenere il risarcimento di una prestazione estorta con la minaccia (entro l’anno al quadruplo, dopo un anno al semplice ammontare del danno)

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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