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Diritto romano: i negozi non formali

DIRITTO ROMANO: I NEGOZI NON FORMALI


Manifestazione e dichiarazione potevano essere compiuti in qualunque modo, anche fra assenti. Comunicando l'una parte all'altra la propria volontà.
Poteva essere compiuto anche con una manifestazione indiretta senza parole, con un comportamento.
Potevano essere unilaterali, bilaterali o plurilaterali, secondo che essi constassero della manifestazione o dichiarazione di una, due o più parti.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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