Diritto romano: invalidità del negotio giuridico
DIRITTO ROMANO: INVALIDITÀ DEL NEGOTIO GIURIDICO
Esistono vari tipi di invalidità:
1. Nullità → un negozio, privo di uno degli elementi essenziali, è privo di effetti, come se non fosse stato concluso.
2. Annullabilità → il negozio, a causa di un errore di uno degli elementi essenziali, produce momentaneamente effetti, ma può essere annullato per richiesta di una delle parti dal giudice.
3. Inefficacia → per mancanza di presupposto, il negozio non produce effetti
4. Impugnabilità → il negozio è valido ed efficace, ma una delle parti può impugnarlo davanti al giudice e chiedere l'invalidità dei suoi effetti.
Nel diritto romano venivano usati spesso nullità e dell'inefficacia, dato che la loro invalidità era dovuta a mancanza o insufficienza della forma prescritta.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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