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Il sistema attuale: qualche rilievo di sintesi


Il sistema del 1988 segue ad un’esperienza, quella del codice Rocco, caratterizzata dall’adozione di uno schema di processo di tipo misto.
I caratteri inquisitori del sistema del 1930, largamente prevalenti, si evidenziavano soprattutto nella fase della istruzione, destinata all’attività di investigazione e di formazione delle prove attraverso la libera iniziativa del giudice nella ricerca di esse, e condotta secondo canoni di segretezza, che relegavano l’imputato e il suo difensore in posizione di assoluta inferiorità. I caratteri del sistema accusatorio apparivano a tratti nella fase del dibattimento, che, se pur imperniato sui contrapposti canoni della pubblicità e dell’oralità, rimaneva sempre fortemente condizionato dalle risultanze probatorie acquisite in istruzione secondo i metodi di natura inquisitoria.

La filosofia di fondo del nuovo impianto veniva individuata, dall’art. 2 della legge delega, nell’attuazione dei caratteri del sistema accusatorio, che, per la loro maggiore aderenza agli schemi democratici nel contesto di una più ampia considerazione della persona, meglio consentono di coniugare garanzia ed efficienza; detti caratteri emergono attraverso la netta differenziazione di ruolo tra pubblico ministero e giudice, l’eliminazione del segreto negli atti del giudice e nella formazione della prova, l’accentuazione dei poteri delle parti e la parità tra queste, la valorizzazione del dibattimento e dell’oralità.

Non si tratta di un accusatorio puro, ma di un’ispirazione accusatoria di fondo, che ha prodotto un modello pur sempre misto.

Tratto da IL PROCESSO PENALE E LE SUE CARATTERISTICHE di Gianfranco Fettolini
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